Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.





Capo I - Princìpi


1. 2. 3.


Capo II - Responsabile del procedimento

4. 5. 6.


Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.


Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

14. 14-bis. 14-ter. 14-quater. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.


Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.


Capo VI - Disposizioni finali

29. 30. 31.


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(1/a) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stati emanati il D.M. 23 maggio 1991, riportato alla voce MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 23 marzo 1992, n. 304, riportato alla voce MINISTERO DEL TESORO, il D.M. 25 maggio 1992, n. 376, riportato alla voce MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; la determinazione della Cassa depositi e prestiti 13 novembre 1992, riportata alla voce CASSA DEPOSITI E PRESTITI; il D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, riportato alla voce MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'AGRICOLTURA; il D.M. 1° settembre 1993, ECONOMICA; il D.M. 16 settembre 1993, n. 603, riportato alla voce MINISTERO DELLA DIFESA; il D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, riportato alla voce MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA; il D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, riportato alla voce CONSIGLIO DI STATO; il D.M. 30 marzo 1994, n. 765, riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.M. 11 aprile 1994, n. 454, riportato alla voce MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO; il D.M. 18 aprile 1994, n. 594, riportato alla voce MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE; il D.M. 13 giugno 1994, n. 495, riportato, alla voce MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI; il D.M. 14 giugno 1994, n. 774, riportato alla voce MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA; il D.M. 16 giugno 1994, n. 527, riportato alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE; il D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, riportato alla voce MINISTERO DELLE FINANZE; il D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, riportato alla voce MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 3 marzo 1995, n.
171, riportato alla voce MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI; il D.M. 6 aprile 1995, n. 190, riportato alla voce MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; il D.M. 9 maggio 1995, n. 331, riportato alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ; la delibera della Corte dei conti 6 luglio 1995, riportata alla voce CORTE DEI CONTI; il D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, riportato al n. LXXX; il D.M. 7 settembre 1995, n. 528, riportato alla voce STUPEFACENTI; il D.M. 20 novembre 1995, n. 540, riportato alla voce MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA; il D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.).
(2) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato al n. LXXVI.

(3) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO e poi così sostituito dall'art. 17, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, riportato al n. LXXVI.

(5/a) L'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC, ha aggiunto il comma 3-bis ed ha così sostituito il comma 4.

(5/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.

(5/c) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.

(5/d) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.

(5/e) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127, riportata al n. XC.

(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, riportato al n. XLVI, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato al n. LXIX, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato al n. LXX.

(7) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

(8) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.